Con l’emanazione della circolare n. 2 dell’11 gennaio scorso da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si ritiene utile riepilogare la normativa introdotta dalla legge per il Mercato e la Concorrenza (Legge 4 Agosto 2017 n.124, con i nuovi obblighi imposti alle imprese e alle Associazioni di qualsiasi tipo (articolo 1, commi 125-129) che “intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti da queste controllate.”
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Le Associazioni hanno l’obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 2019, per l’annualità 2018, nei propri siti o portali digitali, o anche sui social network, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, purchè di ammontare complessivo superiore ad euro 10.000,00.
La genericità della definizione (Associazioni e Onlus) fa si che l’obbligo non sia circoscritto agli Enti del Terzo settore, quali APS e ODV, ma riguardi tutte le associazioni in genere, comprese quindi le ASD.
Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, con la circolare n. 2 dell’11 gennaio scorso, ha reso note alcune indicazioni operative utili per tutte le Associazioni al fine di rispettare correttamente il nuovo obbligo.
Di seguito un riepilogo operativo alla luce della legge e delle circolari emanate:
- COSA PUBBLICARE
Qualsiasi vantaggio economico, di qualunque genere, ricevuto dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nel corso dell’anno solare precedente superiore a 10.000 euro, secondo il criterio di cassa (indipendentemente dall’esercizio di competenza). Tale importo è da intendersi in senso cumulativo, e cioè non per singola erogazione, sicché quando è complessivamente superato il limite nell’anno precedente ,scatta l’obbligo di pubblicare ogni singolo “vantaggio” economico anche se di importo inferiore. Per le imprese (s.s.d., cooperative sociali etc) l’adempimento si ritiene soddisfatto con la pubblicazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio
Costituiscono oggetto di pubblicazione “i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo anche se abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione”. Prosegue la circolare “l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.”
Si precisa che anche l’eventuale 5 per mille percepito deve essere oggetto di pubblicazione al ricorrere della condizione del superamento complessivo di euro 10.000 di vantaggi nell’anno.
- COME PUBBLICARE
Gli strumenti attraverso cui pubblicare i dati di cui sopra sono cosi’ individuati nella circolare: siti internet dell’ente percettore, portali digitali o, in mancanza del sito internet, anche attraverso la pagina Facebook dell’ente medesimo.
- LE INFORMAZIONI DA DIVULGARE.
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.
- CHI VIGILERA’ SULL’ADEMPIMENTO
“Spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame” . Tale enunciazione porta pertanto ad individuare le amministrazioni competenti a verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità da parte degli enti nelle singole P.A. eroganti.
- SANZIONE IN CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE
In ordine alle sanzioni per eventuale inadempimento, la circolare n.2 si sofferma sull’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, applicabile però solamente alle imprese.
Così la circolare sul punto: “L’assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi”.