Informazioni generali
Per poter partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo (nella Regione Veneto) da parte di chi non esercita l'attività commerciale in modo professionale ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale, è necessario ottenere un tesserino di riconoscimento per hobbisti dal Comune di residenza.
Con il tesserino hobbisti è possibile partecipare a 6 mercati nel corso dell'anno di rilascio: il tesserino è nominativo e non può essere ceduto.
Può essere rilasciato un solo tesserino per ogni anno solare, a persone maggiorenni, residenti nel Veneto.
Per i residenti nel Comune di Borgo Veneto la compilazione della richiesta viene eseguita in forma digitale al seguente link:
https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=M402
Dovranno inoltre essere allegati digitalmente alla domanda i seguenti documenti:
- Documento di Identità valido;
- Fototessera recente;
- Nr.1 Marca da Bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda;
- Nr.1 Marca da Bollo da € 16,00 per il Tesserino;
- Ricevuta di € 15,00 per i Diritti di Segreteria (modulo di versamento compilabile al seguente link: https://pagopa.accatre.it/borgoveneto#/sportello-cittadini si prosegue con PAGAMENTO SPONTANEO => Diritti di Segreteria proseguendo con le indicazioni presenti nel form di compilazione)
Tempi
Il rilascio del Tesserino, avviene entro 15 gg. dalla presentazione della richiesta compilata correttamente con gli allegati previsti.
A chi rivolgersi
Ultimo aggiornamento:
13/02/2023-
Approfondimenti
Normativa:
Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)
NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(Omissis)….
Art. 9 - Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo.
1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino;
c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila (€258,23); tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n.10 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis)….
10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell’ambito dei mercatini è necessaria l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.
Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.
(Omissis)….
2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:
(Omissis)….
d) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
Documentazione da presentare:
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Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, AmbienteResponsabile del procedimento:
Responsabile del provvedimento:
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Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessatoConclusione procedimento:
Provvedimento espressoRilevanza SUAP:
Sì